Per «sovraindebitamento» si intende «lo stato di crisi o insolvenza del debitore» che non gli consente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza consente ai debitori non soggetti né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento.
Gli O.C.C. sono articolazioni di uno o più Ordini professionali che, con i propri professionisti (Referente e Gestori), sono in grado di gestire le procedure di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento.
L'obiettivo perseguito dalla legge è quello di ridurre l'eccessiva esposizione e consentire al debitore di ripartire da una situazione di equilibrio.
L'O.C.C., in quanto ente terzo, deve tenere conto degli interessi contrapposti delle parti (debitore e creditore) ed evitare eventuali abusi.
Il Referente è il professionista indipendente che indirizza e coordina l'attività dell'OCC, esamina la domanda del sovraindebitato e nomina il Gestore della crisi.
Il Gestore della crisi è un professionista (Dottore commercialista, Esperto contabile o Avvocato iscritto ad uno degli ordini associati) con specifiche competenze in materia di gestione della crisi da sovraindebitamento. E' nominato dal Referente per svolgere le attività previste dalla legge.
Per attivare uno strumento di composizione della crisi è necessario rivolgersi all'OCC competente per territorio che corrisponde al circondario del tribunale ove il debitore ha la propria residenza oppure la sede nel caso di attività economiche.
L'OCC Romagna è competente per i circondari dei tribunali di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara.
La domanda all’OCC può essere presentata online, tramite portale dedicato, oppure mediante posta elettronica certificata
I membri di una stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune
Il consumatore sovraindebitato può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi
da sovraindebitamento.
I soggetti diversi dal consumatore e non soggetti a liquidazione giudiziale possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.
Qualsiasi debitore può chiedere l'apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni.
L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata
Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei
creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento
la domanda la presenta il soggetto sovraindebitato o il suo rappresentante legale. Nelle situazioni più complesse può essere opportuno farsi assistere da un soggetto specializzato (advisor)
La domanda si può presentare online, tramite l'apposita procedura guidata, o mediante compilazione e trasmissione dell'apposito modello scaricabile dal presente sito
La documentazione da allegare alla domanda dipende dal soggetto (consumatore o imprenditore/professionista) e dalla procedura che si intende attuare.
Le guide presenti nella sezione Modulistica del sito consentono di individuare i documenti necessari.
La procedura guidata di presentazione agevola la selezione ed il caricamento dei documenti da allegare.
OCC ROMAGNA
Codice fiscale e partita IVA 04297210405
Sede legale: Corso Mazzini, 165 – 47121 Forlì
e-mail: occromagna@occromagna.it – pec: occromagna@pec.occromagna.it
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